2.11.1.5. le modalità di versamento

   

Per quanto concerne le modalità di effettuazione del versamento, a differenza di quanto era previsto nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (il Comune stabiliva le differenti modalità di pagamento), ai sensi del comma 12 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (potestà regolamentare del Comune), in un primo momento l’imposta municipale propria si versava esclusivamente utilizzando il modello F24.

Successivamente, con la lettera h) del comma 5 dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012, è stato modificato il richiamato comma 12 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 stabilendo che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, il pagamento può essere effettuato anche mediante apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni previste per il modello F24 in quanto compatibili.

Pertanto, a decorrere da detta data il contribuente può scegliere di utilizzare il bollettino postale ovvero il modello F24; quest’ultimo, invece, è stata l’unica modalità per i versamenti eseguiti fino al 30 novembre 2012.

Dalla previsione della deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 consegue che il Comune non può, con il proprio regolamento, prevedere modalità di versamento alternative o sostitutive a quelle sopra ricordate.

Con il sistema di pagamento mediante il modello F24, il contribuente può compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione finanziaria o di altri Enti pubblici.

Attraverso il sistema delle compensazioni, la struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate versa comunque al Comune l’importo dell’imposta indicata dal contribuente (al netto del contributo dovuto all’ANCI) benché lo stesso non abbia materialmente eseguito il pagamento.

L’utilizzo del modello F24 non solo è completamente gratuito sia per i contribuenti sia per il Comune ma è altresì “comodo” in quanto il pagamento può essere fatto in ogni momento anche on line.

In sede di accredito degli importi riscossi (entro 5 giorni lavorativi dal pagamento), sebbene gli intermediari versino alla tesoreria dello Stato le somme riscosse al netto dei compensi loro spettanti, i Comuni ricevono somme esattamente coincidenti con quanto pagato dai contribuenti (al netto del contributo dovuto all’ANCI); il tutto grazie ai fondi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

In attuazione delle predette disposizioni legislative, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 53906 del 12 aprile 2012 è stato approvato il nuovo modello F24, prevedendo che il “vecchio” modello (approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007) può comunque essere utilizzato fino al 31 maggio 2013 al fine dell’esaurimento delle scorte esistenti (in tal caso il versamento dell’imposta municipale propria deve essere esposto nella sezione ICI ed altri tributi locali).  

 

Stralcio del modello F24 approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 53906 del 12 aprile 2012

 

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SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

Nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri.

Nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.

Nello spazio “Immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.

Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto.

Nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

Nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato.

Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.”. Indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Nello spazio “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l’imposta al netto della stessa, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra.

 

Diversamente da quanto previsto dal provvedimento sopra riportato, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con il comunicato del 25 maggio 2012, ha previsto che il campo “rateazione” deve essere utilizzato per il versamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, individuando due diverse modalità di compilazione a seconda che il contribuente scelga di pagare, per l’anno d’imposta 2012, in due o tre rate. In particolare:

- in ipotesi di versamento in tre rate (due acconti ed un saldo):

         > primo acconto (entro il 18 giugno 2012): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (pagamento della prima rata);

         > secondo acconto (entro il 17 settembre 2012): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (pagamento della seconda rata);

         > saldo (entro il 17 dicembre 2012): barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”;

- in ipotesi di versamento in due rate (acconto e saldo):

         > acconto (entro il 18 giugno 2012): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” (pagamento dell’acconto in unica soluzione);

         > saldo (entro il 17 dicembre 2012): barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”.

Con comunicato dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2012 è stato chiarito che le deleghe di pagamento già compilate alla data del 24 maggio 2012 senza la compilazione del campo di rateizzazione sono da considerarsi comunque valide e le banche e le poste devono accettarle; per le nuove deleghe è necessario compilare il campo rateizzazione.

Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 74461 del 25 maggio 2012, è stato approvato un modello F24 semplificato ed è stato esteso il modello F24EP all’imposta municipale propria per permettere agli enti pubblici di versare l’imposta.

Come chiarito dal richiamato provvedimento, il modello “F24 semplificato” serve per eseguire i versamenti a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali ed è reso disponibile gratuitamente nel formato elettronico reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello “F24 semplificato” è utilizzabile dal 1° giugno 2012. Dalla stessa data è soppresso il modello “F24 predeterminato” per l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.

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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Semplificato

Il modello F24 Semplificato è un modello di pagamento unificato, ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU (Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Attenzione: i campi con lo sfondo grigio relativi a ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione devono essere compilati esclusivamente da chi utilizza il modello di pagamento per i versamenti IMU.

Come si compila il modello

Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione.

Nella sezione “CONTRIBUENTE” occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici (i campi “codice atto” e “codice ufficio” sono compilati solo se espressamente richiesto dall’ente impositore).

Il “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato insieme al “codice identificativo”, desumibile dalla tabella “codici identificativi” pubblicata sul sito internet “www.agenziaentrate.gov.it” (ad esempio: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:

– coobbligato;

– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.

All’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” nella colonna “Sezione” il contribuente deve indicare il destinatario del versamento: “ER” (erario) o “RG” (regione) o “EL” (ente locale). Nelle colonne successive deve inserire il codice tributo e il codice ente per i quali si effettua il versamento e l’anno di riferimento cui questo si riferisce, espresso in quattro cifre (ad esempio 2012). L’elenco completo dei codici tributo è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”.

Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).

Se il contribuente paga gli importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO, nella colonna “rateazione/mese rif.” deve indicare 0101. In caso di pagamento rateale, al momento del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, nella colonna “rateazione/mese rif.”, la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).

Dopo la compilazione, il contribuente deve firmare l’apposito campo “FIRMA”.

In caso di addebito sul conto corrente, il contribuente deve indicare il proprio codice IBAN nello spazio “Autorizzo addebito su c/c IBAN”, vicino al campo “FIRMA”.

Compensazione

Il contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24. Occorre tener presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere negativo e riportare, quindi, un’eccedenza di credito, ma soltanto positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a zero.

Anche in quest’ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il contribuente deve comunque compilare e presentare il modello.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:

a) nella colonna “codice tributo”, il relativo codice da cui scaturisce il credito;

b) nella colonna ”anno di riferimento”, il periodo d’imposta cui si riferisce il credito;

c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.

In ogni caso, l’importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro.

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER IL PAGAMENTO DELL’IMU

Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”, nella colonna “Sezione” è indicato il codice “EL”, mentre in ogni riga il contribuente deve:

– nello spazio “codice ente“, inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri;

– nello spazio “ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

– nello spazio “immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

– nello spazio “acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;

– nello spazio “saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

– nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

– nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “ravv.”, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;

– nello spazio “importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna “detrazione”) deve indicare l’imposta al netto della stessa.

Lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.

 

I predetti modelli sono stati sostituiti, a partire dal 1° luglio 2013, da quelli approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 19 giugno 2013

 

Nuovo modello F24 ordinario (utilizzabile dal 1° luglio 2013)

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 19 giugno 2013

 

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Nuovo modello F24 semplificato (utilizzabile dal 1° luglio 2013)

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 19 giugno 2013

 

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Riassumendo, per versare l’imposta municipale propria sono utilizzabili i seguenti modelli:

- il vecchio modello F24, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007, fino al 31 ottobre 2013;

- il modello F24, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012;

- il modello “F24 semplificato”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 74461 del 25 maggio 2012;

- il nuovo modello F24, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2013 dal 1° luglio 2013;

- il modello “F24 semplificato”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2013 dal 1° luglio 2013;

- il bollettino postale dal 1° dicembre 2012.

Conseguentemente sono stati approvati i codici tributi da indicare nei modelli F24.

In particolare, con le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, sono stati approvati i seguenti codici tributo:

 

Codice

Denominazione

Beneficiario

3912

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE

Comune

3913

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE

Comune

3914

IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE

Comune

3915

IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO

Stato

3916

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

Comune

3917

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO

Stato

3918

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

Comune

3919

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO

Stato

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Stato

3930

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Comune

 

Il codice tributo “3925” è utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è invece possibile utilizzare il codice “3930” non potendo i Comuni incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 2013.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D è utilizzato il codice tributo “3913”.

 

Codice

Denominazione

Beneficiario

3923

IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

Comune

3924

IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

Comune

 

Con la stessa risoluzione è stato precisato che in caso di ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta utilizzando lo stesso codice tributo.

Sempre con la medesima risoluzione sono stati anche soppressi i codici tributo “3901”, “3902”, “3903” e “3904” utilizzabili per l’ICI e sono stati approvati i seguenti nuovi codici tributo da utilizzarsi per i versamenti dell’imposta comunale sugli immobili ancora dovuti:

 

Codice vecchio

Codice nuovo

Denominazione

3901

3940

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale

3902

3941

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903

3942

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili

3904

3943

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

 

non si è provveduto a variare, invece, i codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi (“3906”) e delle sanzioni (“3907”) relativi all’imposta comunale sugli immobili.

Il tutto con efficacia dal 18 aprile 2012.

 

I codici per il versamento dell’imposta municipale propria da parte degli enti pubblici, invece, sono stati approvati con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

                         

Codice

Denominazione

Beneficiario

350E

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE

Comune

351E

IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE

Comune

352E

IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO

Stato

353E

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

Comune

354E

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO

Stato

355E

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

Comune

356E

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO

Stato

359E

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Stato

360E

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Comune

 

Il codice tributo “359E” è utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è invece possibile utilizzare il codice “360E” non potendo i Comuni incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 2013.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D è utilizzato il codice tributo “350E”.

 

Codice

Denominazione

Beneficiario

357E

IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

Comune

358E

IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

Comune

 

Anche in questo caso è stato precisato che in caso di ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta utilizzando lo stesso codice tributo.

 

In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), con l’indicazione:

- nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

- nel campo“estremi identificativi”, nessun valore;

- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;

- nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

 

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

1. L’Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

 

F24 sopra i mille euro. Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento a decorrere dal 1° ottobre 2014

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27 del 19 settembre 2014

L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In dettaglio, è previsto che: “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.”.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 19 settembre 2014 ha fornito alcuni chiarimenti in merito a come presentare online la delega di pagamento e illustra i casi in cui è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo. Il documento di prassi precisa, inoltre, che l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici non si applica ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dall’F24 (per esempio bonifici e versamenti diretti in Tesoreria).

Pertanto dal 1° ottobre i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria (“F24web”, “F24online” o tramite un intermediario abilitato). Dalla stessa data i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero e quelli con saldo superiore a 1000 euro dovranno viaggiare esclusivamente con i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria o mediante internet banking.

In particolare la circolare in commento precisa che per i soggetti titolari di partita IVA ( e quindi anche gli enti locali) restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49- bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare:

-- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;

-- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Tali soggetti per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

La circolare si sofferma inoltre anche sulle casistiche in cui è ancora permesso utilizzare gli f24 cartacei. Il particolare viene specificato che per i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

 

Per quanto concerne la rendicontazione dei versamenti eseguiti utilizzando i modelli F24, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 53909 del 12 aprile 2012, è stato previsto che l’Agenzia delle entrate con cadenza settimanale trasmette ai Comuni, esclusivamente con modalità telematiche, appositi flussi informativi contenenti:

a) i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti;

b) gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti;

c) i dati dei versamenti annullati successivamente alla presentazione del modello F24 su richiesta degli intermediari della riscossione e, laddove previsto, dai contribuenti stessi;

d) i dati delle regolazioni contabili effettuate dalla struttura di gestione per effetto delle operazioni di cui alla lettera c).

Inoltre, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito le modalità di versamento dell’imposta municipale propria da parte dei soggetti residenti all’estero.

In particolare, è stato previsto che per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

• l’annualità di riferimento;

• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.

Il bollettino di c/c postale, invece, è stato approvato con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2012.

Nel bollettino devono essere indicate sia la quota erariale sia quella comunale ed il versamento è effettuato su un unico c/c nazionale (n. 1008857615) intestato a “PAGAMENTO IMU”. Il pagamento non può essere effettuato tramite bonifico.

Per quanto concerne il riversamento e la rendicontazione, è previsto che Poste Italiane riversi le somme riscosse all’Agenzia delle entrate e la struttura di gestione dell’F24 della stessa Agenzia delle entrate riversi ai singoli Comuni gli importi ad essi spettanti in ragione del codice catastale riportato nel bollettino. Per la rendicontazione si applica la medesima procedura prevista per i versamenti effettuati utilizzando il modello F24.

Poste Italiane mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente i bollettini presso gli uffici postali mentre i singoli Comuni possono richiedere a Poste Italiane la personalizzazione dei bollettini con l’indicazione dei dati del contribuente e dell’importo dovuto.

Per quanto concerne la compilazione, si ricorda che bisogna effettuare l’arrotondamento per ciascuna riga utilizzata e che l’importo dell’abitazione principale deve essere esposto al netto della detrazione mentre quello della detrazione non deve essere arrotondato.

Infine, va ricordato che, ai sensi del comma 12ter dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, si applicano all’imposta municipale propria le disposizioni recate dall’art. 37, comma 55, del decreto legge n. 223 del 2006 e dall’art. 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pertanto, ai sensi:

• dell’art. 37, comma 55, del decreto legge n. 223 del 2006, l’imposta municipale propria può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997;

• dell’art. 1, comma 104, della legge n. 296 del 2006, nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno precedente.

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