2.11.2. Le dichiarazioni |
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Oltre all’obbligo del versamento è previsto per i contribuenti anche quello della dichiarazione. Per quanto concerne detto obbligo, in un primo momento la disciplina era dettata unicamente dall’art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011; detta disposizione si presentava molto scarna, limitandosi semplicemente a prevedere l’approvazione del modello per la dichiarazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e a stabilire che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa (non anche per le altre procedure concorsuali), ai sensi del sesto comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, la dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina. Null’altro era detto. A colmare, in parte, la lacuna legislativa è intervenuto l’art. 4, comma 5, lettera i), del decreto legge n. 16 del 2012 che ha aggiunto il comma 12ter all’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011. Quest’ultima disposizione: - prevede che la dichiarazione deve essere presentata, dai soggetti passivi, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello sopra ricordato da approvarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; - chiarisce che con il predetto decreto sono anche disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione; - ripropone anche per l’imposta municipale propria la disciplina della presunzione della ripresentazione della dichiarazione, già prevista per l’ICI dall’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Infatti, la norma dispone che: “la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”; - prevede che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili; - prevede che “per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012” (il predetto termine del 30 settembre 2012 è stato prima differito al 30 novembre 2012 dall’articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e successivamente, in sede di conversione della norma, è stato previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro “novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”; pertanto, in considerazione che il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012, la scadenza è fissata al 4 febbraio 2013, in quanto il 3 febbraio 2013 è domenica). Come chiarito dal Ministero con la circolare n. 3/DF del 2012, in ogni caso al contribuente deve essere garantito un termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione. Pertanto, in caso di obbligo dichiarativo sorto, ad esempio, il 10 dicembre 2012, la scadenza della presentazione della dichiarazione è il 10 marzo 2013 (90 giorni dal 10 dicembre 2012). Mentre per i fabbricati rurali non censiti in catasto, il cui obbligo di accatastamento è fissato, ai sensi del comma 14ter dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, al 30 novembre 2012, i predetti 90 giorni decorrono dal 30 novembre 2012 e, quindi, il termine finale è il 28 febbraio 2013. Nonostante l’integrazione della disciplina dell’obbligo dichiarativo, operata con il richiamato comma 12ter dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, si osserva che nel dettato normativo non risulta riproposta nell’imposta municipale propria una importante previsione stabilita per l’ICI, ossia l’eliminazione dell’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (in vigore dal 25 ottobre 2001) per gli immobili inclusi nelle dichiarazioni di successioni e dall’art. 37, comma 53, del decreto legge 04 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 04 agosto 2006, n. 248 (attuato a partire dal 2008 con riferimento agli atti stipulati dal 1° giugno 2007) per le variazioni che “transitano” per il c.d. “modello unico informatico (MUI)”. La prima norma (art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383) prevede che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione i contribuenti (né per la propria posizione fiscale né per quella del de cuius) non dovevano più presentare la dichiarazione ICI in quanto l’ufficio al quale era presentata la dichiarazione di successione ne trasmetteva copia a ciascun Comune nel cui territorio erano ubicati gli immobili (la trasmissione cartacea è stata successivamente sostituita con quella telematica attraverso il portale Siatel Punto Fisco). Restava fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione, però, quando i contribuenti volevano far valere un’agevolazione che non emergeva dalla denuncia di successione (si pensi, ad esempio, ad una esenzione ovvero una riduzione dell’imposta, ecc.). Con la seconda disposizione legislativa (art. 37, comma 53, del decreto legge 04 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 04 agosto 2006, n. 248), invece, è previsto che né per il cedente né per l’acquirente del diritto reale di godimento vi era l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI per tutte le variazioni che “transitano” per il c.d. “modello unico informatico”. Anche in questo caso (come detto per le successioni), rimaneva l’obbligo dichiarativo soltanto nei casi in cui il contribuente voleva beneficiare di una agevolazione che non si evinceva dal modello unico informatico. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo della presentazione della dichiarazione restava fermo anche nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non “transitavano” per il modello unico informatico previsto dall’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (si pensi, ad esempio, alla variazione del valore dell’area fabbricabile ovvero agli immobili oggetto di una locazione finanziaria ovvero di una concessione demaniale, ecc.). Come ricordato per le informazioni contenute nelle dichiarazioni di successione, anche per quelle relative ai MUI la trasmissione avveniva per via telematica, in questo caso, però, attraverso il Portale per i Comuni gestito dall’Agenzia del territorio. Va da sé che, in attuazione della disciplina sopra descritta, non solo il numero delle dichiarazioni ICI si è notevolmente ridotto semplificando, in tal modo, sia gli adempimenti dei contribuenti sia l’attività di controllo del Comune, ma sono stati pressoché eliminati tutti gli errori, infedeltà e/o omissioni derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione ovvero dalla errata e/o infedele compilazione della stessa ovvero dalla errata acquisizione, da parte del Comune, delle informazioni contenute nella dichiarazione. Nonostante la mancata espressa previsione legislativa, sul punto una importante rassicurazione si è già avuta con la circolare n. 3/DF del 2012 secondo la quale: “la lettura coordinata del complesso delle disposizioni in materia di dichiarazione IMU porta a concludere che è stato estremamente ridotto il nucleo delle ipotesi in cui è richiesta la presentazione della dichiarazione e al contempo consente di fare salvi i principi su cui si basava la dichiarazione ICI. Si ricorda che le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione ICI, approvato con il decreto ministeriale del 23 aprile 2008, avevano, nell’ottica della semplificazione, già esteso l’esclusione dell’obbligo dichiarativo oltre i casi espressamente previsti dal comma 53 dell’art. 37 del D. L. n. 223 del 2006. Quest’ultima disposizione stabiliva l’esclusione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nelle sole ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI dipendessero da atti per i quali non erano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, cosiddetto MUI. Si deve, quindi, concludere che il rinvio diretto al decreto ministeriale per l’individuazione dei casi in cui persiste l’obbligo dichiarativo ai fini IMU, effettuato dal comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, consente di raggiungere le stesse finalità a cui si era pervenuti in tema di ICI”. In ogni caso, in considerazione della mancata espressa previsione legislativa ed attesa l’importanza del predetto sistema, nelle more della verifica del contenuto del decreto ministeriale di approvazione del modello della dichiarazione, il Comune, in attuazione della propria potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (non si incide né sull’ammontare dell’imposta da versare né sulla quota di gettito riservata allo Stato, prevista dal comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011) e fermo restante la disponibilità delle attuali informazioni presenti sul portale Siatel Punto Fisco e sul Portale per i Comuni, avrebbe legittimamente potuto prevedere anche per l’imposta municipale propria la medesima disciplina già stabilita per l’ICI, in modo da non rinunciare ai benefici sopra ricordati. Ad ogni modo, come di seguito precisato, le previsioni sono state inserite nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2012 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni. Infine, con il richiamato comma 12ter dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, è stato anche previsto che in materia di imposta municipale propria rimane ferma la disposizione (già stabilita per l’ICI) riportata nell’art. 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta norma prevede l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi, per ciascun fabbricato, l’imposta dovuta per l’anno precedente. La predetta previsione ha la finalità di contrastare l’evasione erariale, sull’assunto che una parte dei contribuenti dichiarano il possesso dei fabbricati e versano l’imposta (il “rischio” della verifica da parte del Comune è elevato) ma non fanno lo stesso per l’imposta sul reddito delle persone fisiche per la minore probabilità di essere accertati.
Circa la presunzione della ripresentazione della dichiarazione, sopra descritta (il legislatore ha esonerato il contribuente dell’adempimento di un mero obbligo formale consistente nella conferma di quanto già dichiarato e, quindi, già conosciuto dall’Amministrazione), si ricorda che in caso di omessa dichiarazione iniziale ovvero di omessa denuncia di variazione, il mancato rispetto di detto obbligo non comportava l’esonero della presentazione della dichiarazione. Non applicandosi la suddetta presunzione, infatti, il contribuente può porre fine al comportamento omissivo soltanto con la presentazione, seppur tardiva, della dichiarazione o della denuncia di variazione.
Dichiarazione IMU dal 2012 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2012 (G.U. n. 258 del 5 novembre 2012) Approva le istruzioni ed il modello da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2012. Il modello è composto da due esemplari identici: un originale per il Comune ed una copia per il contribuente. Il modello è disponibile sul sito www.finanze.gov.it in versione PDF editabile. Il Comune deve mettere a disposizione gratuita del contribuente il modello e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste sul territorio di Comuni diversi, la dichiarazione deve essere presentata ai Comuni sui cui territori insiste l’immobile. Il Comune deve rilasciarne ricevuta. La dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione. Il Comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Casi in cui deve essere presentata la dichiarazione: • gli immobili godono di riduzioni dell’imposta: o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: la dichiarazione deve essere presentata soltanto nel caso in cui si perde il diritto alla riduzione, poiché è in questo caso che il Comune non dispone delle informazioni necessarie o fabbricati di interesse storico o artistico (la dichiarazione di interesse culturale viene riportata nelle annotazioni catastali – Agenzia del Territorio Circolare n. 5 del 9/10/12) o immobili per i quali il Comune ha deliberato riduzioni di aliquote: non produttivi di reddito fondiario posseduti da soggetti passivi IRES locati o affittati: • la dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione o di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, in quanto vi è l’obbligo di indicazione degli identificativi catastali • per i contratti di locazione o di affitto registrati prima del 1° luglio 2010, la dichiarazione deve essere presentata a meno che gli identificativi catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto • per i territori in cui vige il regime tavolare si deve tenere conto delle disposizioni previste dalle autonomie locali per la indicazione nei contratti di locazione o di affitto degli identificativi catastali la dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui il Comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare, ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifici adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di una autocertificazione o fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce” per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota o terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP): rientrano anche le aree edificabili possedute e condotte dai predetti soggetti e destinati all’attività agricola la dichiarazione deve essere presentata sia in caso di acquisto sia in quello di perdita della riduzione • il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria: o immobile oggetto di locazione finanziaria sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate o immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali o l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile: nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal Comune, deve essere dichiarato il valore dell’area e le successive variazioni dello stesso, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale nel caso in cui il Comune abbia predeterminato il valore venale in comune commercio dell’area fabbricabile, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell’imposta, al predette valore o terreno agricolo divenuto area edificabile: valgono le medesime considerazioni del punto precedente o area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato o area fabbricabile pertinenziale dell’abitazione o immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria come affermato in materia di ICI (applicabile anche all’IMU). con le sentenze della Corte di Cassazione, sez. V, del 18 agosto 2004, n. 16130 e del 1° dicembre 2004, n. 22570, la soggettività passiva è in capo all’assegnatario, anche provvisorio, nonostante non sia ancora stato stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore o immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio: nel caso in cui l’alloggio è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno o immobile concesso in locazione dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità: nel caso in cui l’alloggio è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno o immobili esenti ai sensi delle lettere c) (usi culturali) ed i) (enti non commerciali) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992: la dichiarazione deve essere presentata in caso di possesso ed utilizzo a partire sia dal 1° gennaio 2012 sia precedente e che continuano ad essere posseduti ed utilizzati nel corso del 2012, in quanto nell’ICI, diversamente dall’IMU, la dichiarazione non doveva essere presentata per gli immobili esenti o fabbricati che erano esenti ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 o per i terreni ricadenti in aree montane o di collina (art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legge n. 504 del 1992) non deve essere presentata la dichiarazione, in quanto la delimitazione delle aree montane o di collina è nota ai Comuni o per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani non deve essere presentata la dichiarazione, in quanto l’elenco Istat è noto ai Comuni o fabbricati rurali ad uso strumentale: non devono essere dichiarati, in quanto sono riportati in catasto con l’apposita annotazione o fabbricati rurali iscritti al catasto terreni da accatastare all’urbano entro il 30 novembre: non deve essere presentata la dichiarazione in quanto sono riportati in catasto o immobile che ha perso oppure acquistato durante l’anno di riferimento il diritto alla esenzione o fabbricato a valore contabile per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione o è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto o è intervenuta, relativamente all’immobile, una estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie: a meno che l’estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure MUI o le parti comuni dell’edificio, indicate nell’art. 1117 n. 2 del c.c., sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile o immobile in multiproprietà o immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione o si è verificato l’acquisto o la cessione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad es. usufrutto legale dei genitori)
Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 Art. 2, comma 5bis La dichiarazione IMU deve essere presentata, a pena di decadenza, per godere delle agevolazioni disposte dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 2 del decreto legge n. 102 del 2013 (fabbricati merce, abitazioni e pertinenze delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, alloggi del personale appartenente alle forze armate e immobili destinati alla ricerca scientifica)
• resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale • abitazione principale: o in generale non vi è l’obbligo dichiarativo, neanche con riferimento ai figli di età non superiore a 26 anni, in quanto il Comune conosce le risultanze anagrafiche o si deve presentare la dichiarazione quando i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale. La dichiarazione deve essere presentata da chi beneficia dell’agevolazione o nel caso di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione deve essere presentata soltanto nel caso in cui l’immobile assegnato non ricade né nel comune nel quale si è contratto matrimonio né in quello di nascita del coniuge assegnatario. La dichiarazione deve essere presentata dal coniuge assegnatario o per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero, la dichiarazione deve essere presentata soltanto nell’ipotesi di assimilazione all’abitazione principale o per gli immobili posseduti dagli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, la dichiarazione non deve essere presentata in quanto il Comune è a conoscenza del trasferimento della residenza • pertinenze dell’abitazione principale: o non devono essere dichiarate in quanto il Comune dispone di tutti gli elementi necessari per la verifica dell’esatto versamento o la casella pertinenza presente nel modello deve essere utilizzata soltanto nel caso in cui vi è l’obbligo di dichiarazione per le casistiche particolari
Chi deve presentare la dichiarazione: • la dichiarazione deve essere presentata da ciascun contitolare con riferimento alla rispettive quote di possesso. È possibile la presentazione congiunta della dichiarazione purché comprensiva di tutti i contitolari • la dichiarazione deve essere presentata sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato ad esserlo • nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi deve essere presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore • in caso di multiproprietà la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio o della comunione • in caso di leasing: o il locatario deve presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla stipula del contratto; la società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo o in caso di risoluzione anticipata ovvero di mancato riscatto, sia la società di leasing sia il locatario devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna • in caso di misure conservative-cautelari, nell’ambito di un procedimento a carico di persone indagate, il giudice nel nominare il custode/amministratore giudiziario impartisce, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete, tra i quali potrebbero rientrare anche quelli di presentazione della dichiarazione e di versamento dell’IMU • in caso di presentazione della dichiarazione di successione non deve essere presentata la dichiarazione IMU, in quanto l’Agenzia delle entrate ne trasmette copia a ciascun Comune di ubicazione degli immobili compresi nella successione • in caso di variazione oggettiva o soggettiva riportata in catasto non deve essere presentata la dichiarazione IMU, in quanto le informazioni sono disponibili ai Comuni • in caso di fusione, la società incorporante deve presentare la propria dichiarazione nonché quella a nome della società incorporata • in caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione delle presentare la propria dichiarazione ed una di esse deve presentare la dichiarazione per la società scissa
Quando deve essere presentata la dichiarazione: • entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta • per i fabbricati a valore contabile per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, i 90 giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta relativi alle imposte sui redditi • per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.
Risoluzione 28 marzo 2013, n. 6/DF La chiusura del periodo di imposta a partire dal quale deve essere computato il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione coincide con: • quello nel quale sono stati contabilizzati i costi aggiuntivi che generano l’obbligo dichiarativo; • quello in cui l’incremento del valore dovuto ai costi aggiuntivi ha efficacia ai fini del versamento dell’IMU, ossia il periodo d’imposta di riferimento per la determinazione del valore che costituisce la base imponibile per il versamento della relativa imposta annuale. Esaminata la fattispecie, si deve concludere che il periodo d’imposta dalla chiusura del quale decorrono i 90 giorni non può che essere quello in cui il contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile. Nel caso in cui si propendesse per la prima ipotesi, infatti, potrebbero mancare i coefficienti per la determinazione del valore contabile dei fabbricati, considerato che il decreto di aggiornamento di detti coefficienti viene normalmente emanato successivamente alla scadenza dei 90 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi incrementativi. A titolo esemplificativo, si può considerare il caso in cui i costi incrementativi del valore degli immobili siano stati sostenuti nel corso del 2012. In tale ipotesi, l’incremento del valore dell’immobile deve essere preso in considerazione per il versamento dell’IMU relativo all’anno 2013, poiché è in questo anno che il contribuente viene a conoscenza dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili. Di conseguenza, la dichiarazione dell’IMU per l’anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, ossia entro il 31 marzo 2014. In conclusione, è opportuno precisare che la dichiarazione relativa all’IMU 2012, i cui versamenti sono stati effettuati a giugno e dicembre del medesimo anno - a meno che non sia stata già presentata, ai sensi del comma 12-ter, art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e delle relative istruzioni, vale a dire entro il 4 febbraio 2013 - deve essere presentata entro il prossimo 2 aprile 2013, sulla base dei coefficienti fissati nel D. M. 5 aprile 2012. In tal modo, la corrispondenza tra i versamenti effettuati e il valore degli immobili risultante dalla dichiarazione, assicura il corretto svolgimento dell’attività di controllo che viene effettuata dai comuni.
Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF Per tutte le variazioni relative all’anno d’imposta 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione scade il 30 giugno 2013.
• per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina • la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta
Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
Risoluzione n. 1/DF dell’11 gennaio 2013. Per la presentazione della dichiarazione IMU gli enti non commerciali non devono rispettare la scadenza del 4 febbraio 2013 né devono utilizzare il modello approvato con il decreto ministeriale 30 ottobre 2012. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare gli strumenti a disposizione dei Comuni nell’ambito della verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali deve essere unica e per la sua presentazione bisogna attendere l’emanazione del decreto di approvazione del relativo modello, nel quale verrà indicato anche il termine per la presentazione della stessa. La risoluzione, infine, ricorda che, come previsto dal comma 6quinquies dell’art. 9 del decreto legge n. 174 del 2012, la particolare disciplina in oggetto non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il modello di dichiarazione Imu e Tasi, con le relative istruzioni, per gli enti non commerciali è stato approvato con decreto del Mef del 26 giugno 2014, pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2014 (per gli anni 2012 e 2013 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2014). Le modalità di trasmissione telematica sono state stabilite con decreto del Mef del 4 agosto 2014.
Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu e Tasi, per le annualità d’imposta 2012 e 2013, da parte degli enti non commerciali è stato differito al 30 novembre 2014 dal decreto del Mef del 23 settembre 2014.
FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC relativa agli anni 2012 e 2013
1) Domanda: 1) Un ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale, proprietario di immobile dal 1999 (per il quale quindi non sono intervenute variazioni nel corso degli anni 2012-2013), è tenuto a presentare la dichiarazione per comunicare l’esenzione dall’IMU e dalla TASI, oppure no? 2) In generale devono presentare tale dichiarazione solo i proprietari di immobili oppure anche gli enti non commerciali che si trovano in affitto nei locali. Risposta: Con riferimento al primo quesito, si fa presente che gli enti non commerciali che svolgono attività meritevoli ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU/TASI ENC anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni. Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, si precisa che per la TASI, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno 2015 mentre il termine in scadenza al 1° dicembre 2014, riguarda esclusivamente l’IMU, poiché l’obbligo dichiarativo concerne le annualità 2012 e 2013 come stabilito dal comma 719 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che “Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012”. Vale la pena di sottolineare che il comma 688 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013 prevede, tra l’altro, che “La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”.
2) Domanda: Si chiede come va compilata la dichiarazione Imu/Tasi Enc nel seguente caso: Parrocchia che possiede immobili nel comune A e nel comune B. Nel comune A la parrocchia possiede immobili totalmente imponibili (locati) ed un immobile esente/parzialmente imponibile. Nel Comune B la parrocchia possiede solo immobili totalmente imponibili (locati). Quante dichiarazioni vanno presentate? Solo quella al Comune A od anche quella al Comune B con il solo quadro A? Risposta: Occorre effettuare più dichiarazioni in ciascun comune. Si sottolinea che, come illustrato nelle istruzioni allegate al modello ministeriale a pag. 3, la dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992. Nel caso prospettato, invece, nel comune A la parrocchia possiede anche immobili locati che quindi non rientrano nella fattispecie di agevolazione prevista dalla norma in esame. Pertanto, in detto comune l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione su modello cartaceo, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti, mentre per quello esente/parzialmente imponibile deve presentare la dichiarazione telematica. Nel comune B, invece, la parrocchia avrebbe dovuto presentare solo la dichiarazione cartacea, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti.
3) Domanda: Dovrei trasmettere entro il 30.11.2014 la dichiarazione IMU TASI per un ente ecclesiastico, ho scaricato il modulo di controllo entratel ma non riesco a trovare il software per la compilazione. L' Agenzia delle entrate, da me interpellata a questo proposito, ha riferito che non è stato da predisposto alcun software di compilazione. Risposta: In effetti, per le dichiarazioni relative alle annualità 2012 e 2013, non è stato predisposto da parte di questo Dipartimento il software di compilazione ma solo quello di controllo.
4) Domanda: Ai soli fini del requisito soggettivo, si chiede se un Associazione Onlus possa aver diritto all’esenzione del pagamento dell’IMU e della TASI qualora rispetti quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992. Il dubbio sorge dalla lettura delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU/TASI ENC a pagina 7 dove viene riportato “ Vale la pena di ricordare che nell’ambito del requisito soggettivo di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460…..” e da alcune interpretazioni restrittive di diversi comuni. Alcuni di essi infatti ritengono che le ONLUS possano essere esenti da IMU e TASI solo in presenza di una delibera comunale. Riteniamo, invece, che un ente non commerciale, quale è la nostra associazione Onlus, possa applicare (fermo restando i requisiti di non commercialità) l’esenzione IMU e TASI se rispetta quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, a prescindere che abbia o meno la qualifica di ONLUS. Risposta: Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, anche le ONLUS devono rispettare il requisito soggettivo stabilito dalla norma in parola e, pertanto, devono rientrare nei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. Per beneficiare dell’esenzione in questione non occorre, quindi, che il comune approvi una particolare disposizione regolamentare ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1998. Quest’ultima disposizione - in base alla quale i comuni possono “deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti” - ha, infatti, una finalità diversa dall’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), e può essere utilizzata dall’ente impositore laddove ritenga di dover concedere una particolare agevolazione alle ONLUS, anche indipendentemente dal rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dalla legge per l’applicazione dell’esenzione di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i).
5) Domanda: Per quanto riguarda il “codice 580” relativo alle specifiche tecniche la procedura di controllo richiede sempre l'indicazione di "acquisto" oppure "vendita", in questo caso si si sta segnalando la variazione intervenuta nella rendita catastale; pertanto non è nè un acquisto nè una vendita, si deve desumere che le variazioni catastali non dobbiamo comunicarle (?)” – Risposta: Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. L n. 201 del 2011 occorre tenere conto dell’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Pertanto, non si pone il problema della variazione della rendita catastale in corso di anno. Si deve fare, inoltre, presente che i campi da 14 a 16 e anche quelli relativi a “Agenzia delle entrate di“ e “Estremi del titolo” devono essere compilati solo nel caso in cui le variazioni dipendono da acquisto o da cessione dell’immobile.
6) Domanda: Per quanto riguarda il codice 259 delle specifiche tecniche, la procedura di controllo richiede sempre l'indicazione della "classe", in questo caso la classe della u.i. non esiste. Dobbiamo comunque inserire "0"? La procedura … però non compila la casella, dovremmo inserirlo a mano(?)” Risposta: Il relativo campo va impostato con una sequenza di 9.
7) Domanda: Non è chiara l'esposizione degli importi, in riferimento al campo 12 del quadro A e quadro B ed ai campi e, f, j e k della sezione 'ATTIVITA' DIDATTICA' e campo e) della sezione 'ALTRE ATTIVITA'' del quadro B, oltre a tutti i valori del quadro C. In questi campi, almeno sul modello, non sono stati rappresentati i valori in unità di euro, come giustamente fatto nei campi del quadro D, a nostro avviso rispettando le disposizioni dell'IMU e della TASI in cui viene indicato che l'arrotondamento all'unità di Euro deve essere fatto in sede di versamento dell'imposta; abbiamo sempre interpretato che tutti i calcoli intermedi precedenti il versamento sono da effettuarsi sempre con i decimali. Vedendo il modello e non trovando gli zeri prestampati non ci siamo posti il problema di arrotondare gli importi, in quanto uniforme alla normativa. Ora sul telematico devono essere riportati all'unità di euro, che potrebbe creare differenze fra quanto versato e quanto esposto sul modello; ci saremmo aspettati a questo punto che anche sul modello i suddetti campi recassero i decimali prestampati (,00 €) . Si chiede quale sia l'orientamento definitivo nell'ottica che modello e specifiche telematiche siano coerenti ed allineate, in modo da avere una linea di comportamento aderente. Cordiali saluti. Risposta: Nelle specifiche tecniche pubblicate (cfr. § 2.5.2) si fa espresso riferimento all’arrotondamento all’unità di tutti gli importi della dichiarazione (a meno dei campi costi e corrispettivi medi). Tale scelta è stata effettuata: • per i campi “valore degli immobili” dei quadri A e B, in accordo a quanto già previsto per gli stessi campi nei modd. di dichiarazione dei redditi; • per i campi del quadro C (determinazione dell’IMU e della TASI), in analogia a quanto già avviene per campi similari sempre nei modd. di dichiarazione dei redditi; • per i restanti campi importo del quadro B (sezione “Attività didattica” e “Altre attività”), per uniformità nell’ambito della dichiarazione. Tanto premesso si fa presente che, eventualmente, debbano essere espressi in centesimi di Euro solo quest’ultimi (campi importo del quadro B): ciò non comporta una modifica del software (in quanto le dimensioni già previste di detti campi consentono l’inserimento dei decimali) ma ha semplicemente reso necessaria la pubblicazione della versione 2 delle Specifiche Tecniche del 29 settembre 2014, rinvenibile sul sito internet del Dipartimento.
21 novembre 2014
A chi deve essere presentata la dichiarazione: • al Comune nei cui territorio sono ubicati gli immobili • se gli immobili sono ubicati in più Comuni devono essere presentate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse vanno indicati soltanto gli immobili ubicati nel territorio del Comune al quale si presenta la dichiarazione) • se l’immobile insiste sul territorio di Comuni diversi, non essendovi più la norma che, ai fini ICI, prevedeva che l’imposta era dovuta al Comune sul cui territorio insisteva interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai Comuni sui cui territori insiste l’immobile: o se l’immobile è adibito ad abitazione principale, l’imposta deve essere corrisposta ai diversi Comuni, come abitazione principale, proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste l’immobile, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ciascun Comune. Al contribuente, infatti, non può essere negato il diritto all’agevolazione per il sol fatto che non può fissare la residenza anagrafica contemporaneamente in più Comuni. La dichiarazione deve essere presentata soltanto ai Comuni in cui il soggetto passivo non ha la residenza anagrafica, specificando nelle “Annotazioni” che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territorio di Comuni diversi”
Modalità di presentazione della dichiarazione: • la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune che deve rilasciarne ricevuta • la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente • la dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata • la spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. • la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione in via telematica
Altra importante novità è contenuta nei commi 719 e 720 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedono la facoltà di presentare la dichiarazione Imu in via telematica e l’obbligo di utilizzare la predetta modalità da parte degli enti non commerciali. In particolare, il comma 720 dispone che a partire dalla dichiarazione Imu relativa all’annualità d’imposta 2013, da presentarsi entro il 30 giugno 2014, si potrà utilizzare anche la trasmissione per via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Pertanto, i contribuenti potranno scegliere tra la presentazione “tradizionale” (diretta ovvero a mezzo posta) e la trasmissione telematica, con conseguenti vantaggi per gli stessi e per gli enti impositori. Mentre il comma 719 prevede che la predetta trasmissione per via telematica è, invece, obbligatoria per la presentazione della dichiarazione Imu da parte degli enti non commerciali previsti dall’art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir. Ne consegue che i predetti enti dovranno presentare la prescritta dichiarazione (anche quella prevista dall’art. 91bis del decreto legge n. 1 del 2012) esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con lo stesso decreto del Mef sopra richiamato. Le predette modalità si applicano anche alla dichiarazione Imu relativa all’anno 2012, da presentarsi entro il 30 giugno 2014, unitamente a quella per l’annualità 2013.
Diversità rispetto al modello della dichiarazione ICI: • nel modello IMU, nella sezione contitolari, manca l’indicazione dei mesi di possesso e la situazione a fine anno (posseduto, escluso/esente/rurale, riduzione, abitazione principale)
Caratteristiche degli immobili ICI Caratteristiche degli immobili IMU 1 terreno agricolo 1 terreno 2 area fabbricabile 2 area fabbricabile 3 fabbricato a rendita 3 fabbricato a rendita 4 fabbricato a valore contabile 4 fabbricato a valore contabile 5 fabbricato rurale 5 abitazione principale 6 pertinenza 7.1 immobili non produttivi di reddito fondiario 7.2 immobili posseduti da soggetti passivi Ires 7.3 immobili locati 8 beni merce
• nel modello IMU, nella sezione immobili, manca l’indicazione dei mesi di possesso, di riduzione, di esclusione, di esenzione e di ruralità nonché la situazione a fine anno (posseduto, escluso/esente/rurale, riduzione, abitazione principale); sono riportati, invece, il giorno, il mese e l’anno di inizio/termine del possesso o di variazione dell’imposta nonché il giorno, il mese e l’anno di ultimazione dei lavori • mentre nel modello ICI c’era una casella per gli immobili storici ed un’altra per quelli inagibili e per i terreni condotti direttamente, nel modello IMU c’è una casella per gli immobili storici o inagibili ed un’altra per i terreni condotti direttamente • nel modello IMU manca l’indicazione degli immobili esclusi ed è presente solo quella per gli immobili esenti
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