5.1. Il funzionario responsabile

   

Il comma 692 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Comune (con deliberazione della Giunta Comunale) designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Sul punto, in assenza di espliciti divieti, si ritiene che il Comune, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possa anche designare diversi responsabili per i differenti tributi di cui si compone l’imposta unica comunale.

Come chiarito dal Ministero con la circolare n. 3/DF del 2012(1), il mancato richiamo all’art. 18bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in base al quale i Comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i nominativi dei funzionari responsabili, rende superflua la predetta comunicazione, ciò in quanto la pubblicità è garantita con la pubblicazione all’albo pretorio della delibera di Giunta Comunale.

Lo stesso Ministero ha successivamente affermato (nota del Mef prot. n. 7812 del 15 aprile 2014) che la delibera di nomina del funzionario responsabile non deve essere trasmessa al Mef.

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