2.9. Le altre possibili agevolazioni |
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Come ricordato anche dalla circolare n. 3/DF del 2012(1), oltre alle agevolazioni fin qui esaminate, il Comune può prevedere anche le seguenti agevolazioni: - ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”; - ai sensi dell’art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, “i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”; - ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza”. Tutte le richiamate disposizioni sono applicabili anche all’imposta municipale propria in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nelle norme. Tuttavia, occorre precisare che l’esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all’art. 13, comma 11, del decreto legge n. 201 del 2011, poiché le norme si riferiscono espressamente ai tributi di pertinenza degli enti locali e perché la disciplina di riserva del gettito a favore dello Stato precisa che le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Al pari delle altre agevolazioni, come chiarito anche dalla circolare n. 3/DF del 2012(1), le eventuali agevolazioni in oggetto sono limitate al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalle relative norme. Infine, si ricorda che l’art. 4, comma 5octies, del decreto legge n. 16 del 2012, introducendo il comma 1bis all’art. 6 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (L’Aquila e gli altri Comuni abruzzesi), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi. Identica esenzione è stata prevista dal terzo comma dell’art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, per i fabbricati ubicati nei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012; in questo caso, però, diversamente da quanto fatto per l’Abruzzo, è stato stabilito un limite temporale massimo alla esenzione, fissato al 31 dicembre 2014.
Inoltre, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, il comma 53 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto la riduzione del 25% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. La predetta riduzione si applica agli immobili abitativi ed indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ubicati in Comuni ad alta densità di abitazione e, come chiarito dal decreto ministeriale 14 luglio 2004, riguarda anche i comuni dove non sono stati approvati gli accordi a livello locale (in tal caso si applica l’accordo siglato nel Comune limitrofo, anche se ubicato in una diversa Regione, che ha le medesime caratteristiche).
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