2.8. I fabbricati rurali abitativi e quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola |
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A differenza di quanto previsto per l’Ici, in materia di imposta municipale propria le costruzioni rurali (abitative e strumentali) non erano escluse dall’imposta ma rientravano tutte nella fattispecie imponibile. Tuttavia, come si dirà in seguito, a partire dall’anno d’imposta 2014, mentre per le abitazioni rurali è stato confermato il regime previsto per le annualità 2012 e 2013, i fabbricati strumentali sono stati esclusi dal campo di applicazione dell’Imu. Pertanto, per le annualità 2012 e 2013, per le costruzioni rurali si è applicata l’imposta municipale propria al pari degli altri fabbricati. Tuttavia, mentre per le abitazioni rurali non vi è stata alcuna agevolazione (salvo che, oltre ad essere rurali, fossero anche adibite ad abitazione principale del soggetto passivo), per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola il legislatore ha riservato una aliquota agevolata rispetto a quella di base ed, in alcuni casi, l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Ai fini della loro individuazione, si considerano rurali le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali si rinvengono tutti i requisiti previsti dall’art. 9, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. In particolare, affinché possano essere considerate rurali le abitazioni devono essere asservite al fondo e devono rispettare i seguenti requisiti: - il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione da uno dei seguenti soggetti: 1) dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale. I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. - Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ovvero non inferiore a 3.000 metri quadrati se sul fondo vengono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, o se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. - Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo ovvero superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994; in entrambi le ipotesi il reddito complessivo è determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (€ 2.582,28 oppure € 7.746,85 per i produttori agricoli operanti nei territori montani). - Il fabbricato non deve avere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) o A/8 (abitazioni in villa). Non possono comunque essere riconosciute rurali, le abitazioni di lusso le cui caratteristiche sono previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969. Tutti i requisiti sin qui indicati devono sussistere contemporaneamente, ove difettasse anche uno solo di essi non si avrebbe un’abitazione di tipo rurale. Fermi restando i precitati requisiti, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti. Inoltre, nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di essi. E qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Infine, nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all’esistenza dei requisiti indicati sopra, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. Parimenti non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte i requisiti di cui sopra. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. Per l’individuazione dei fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, invece, bisogna fare riferimento al comma 3bis dello stesso art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. In particolare, si considerano strumentali le costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. Si ricorda, infine, che con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012, emanato in attuazione della previsione dell’art. 13, comma 14bis, del decreto legge n. 201 del 2011, sono state stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali dei requisiti di ruralità. Nel sostituire le disposizioni contenute nel precedente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 settembre 2011, il decreto del 26 luglio 2012 ha stabilito che i fabbricati rurali, sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola, sono classificati, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali del quadro generale di qualificazione. Per i fabbricati, diversi da quelli accatastati in categoria D/10, è apposta una specifica annotazione circa il possesso dei requisiti di ruralità. Con lo stesso decreto sono stati approvati i nuovi modelli (sostitutivi di quelli del decreto del 14 settembre 2011) da utilizzare per la richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità (da presentarsi, per i fabbricati diversi da quelli già classificati nella categoria D/10, all’Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2012), ivi compresi i modelli di autocertificazione del possesso dei requisiti di ruralità da utilizzarsi per i fabbricati di nuova costruzione ovvero oggetto di variazioni edilizie ovvero che hanno perso o acquisito i requisiti di ruralità. I chiarimenti applicativi sono stati forniti con la circolare dell’Agenzia del territorio n. 2 del 7 agosto 2012(185). Le modalità di presentazione delle domande sono state illustrate con il comunicato dell’Agenzia del territorio dello stesso 7 agosto 2012. Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 5ter dell’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità, presentate fino al 28 dicembre 2011, hanno effetto fiscale dal 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Detto principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 gennaio 2014, n. 422(186). Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola, diversamente da quando previsto in materia di ICI (erano esclusi dal presupposto dell’imposta), per l’imposta municipale propria in un primo momento non era riconosciuta alcuna agevolazione, eccetto la ricordata aliquota agevolata. L’art. 4, comma 1 ter, lettera a), del decreto legge n. 16 del 2012, però, modificando il comma 8 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ha disposto (per le annualità d’imposta 2012 e 2013) l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale se gli stessi sono ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (l’elenco, rinvenibile al sito www.istat.it/it/archivio/6789, è diverso da quello previsto per l’esenzione dei terreni agricoli ed allegato alla circolare n. 3 del 1993). Come chiarito con la circolare n. 3/DF del 2012(1), diversamente da quanto previsto per i terreni agricoli ricadenti in Comuni parzialmente montani, per l’esenzione dei fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è sufficiente che gli stessi siano ubicati nel Comune parzialmente montano ancorché ricadano nella parte non montana del territorio comunale. La stessa circolare afferma che per l’individuazione dei fabbricati in oggetto non è necessario che gli stessi siano classificati nella categoria catastale D/10. Come sopra ricordato, a partire dall’anno d’imposta 2014, per effetto della disposizione contenuta nel comma 708 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola sono esclusi dall’Imu. Nella tabella che segue si riporta l’evoluzione legislativa delle agevolazioni concesse alle abitazioni rurali (commi da 3 a 6 dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993) e ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (commi 3bis e 3ter dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993).
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