2.5. Le aliquote |
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L’aliquota è la misura espressa in termini percentuali deliberata dal Comune da applicare alla base imponibile per la determinazione dell’entità del prelievo sulla manifestazione di ricchezza rappresentata dal possesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, di fabbricati, aree edificabili e terreni. La scelta del Comune deve essere compresa tra un limite minimo ed uno massimo stabilito dalla legge. L’aliquota è deliberata da ciascun Comune con riferimento alle diverse tipologie di immobili ubicati sul proprio territorio. La disciplina delle aliquote dell’imposta municipale propria si evince dal combinato disposto dell’art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 23 del 2011, dell’art. 13, commi da 6 a 9bis, 13bis e 15, del decreto legge n. 201 del 2011, dell’art. 56 del decreto legge n. 1 del 2012 e dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. |