2.5.2. Il termine per l’adozione e gli effetti della mancata approvazione

   

Così come era stabilito per l’ICI, anche per l’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote devono essere deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità di riferimento delle stesse.

 

Il termine per la deliberazione delle aliquote Imu, che coincide con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, è perentorio. Dunque, è illegittima la delibera comunale che ha fissato le aliquote Imu con due giorni di ritardo. In questo caso le nuove aliquote non sono applicabili per l’anno di riferimento (2013), anche se il Prefetto ha autorizzato il comune a approvare il bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge. L’autorizzazione prefettizia, che ha carattere eccezionale, non consente di derogare al limite temporale imposto dalla norma di legge. Non va poi confuso il termine per l’adozione delle nuove aliquote con quello previsto per la pubblicazione sul sito informatico ministeriale, che è solo una condizione per la loro efficacia. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3808 del 17 luglio 2014(124). Secondo il comune di Lamezia Terme il termine del 30 novembre 2013, fissato lo scorso anno, dopo varie proroghe, per approvare bilanci preventivi, regolamenti e delibere su aliquote e tariffe non avrebbe natura perentoria, ma ordinatoria. Quindi, la delibera sulle aliquote Imu adottata il 2 dicembre sarebbe valida. Peraltro, il ritardo sarebbe giustificato dall’autorizzazione concessa dal prefetto. Inoltre, l’atto generale sarebbe stato emanato entro il 9 dicembre, termine da osservare per la pubblicazione delle delibere sul sito informatico.

Per i giudici di Palazzo spada, invece, la perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) è indiscutibile ed è «desumibile dal dato testuale della disposizione». In base a questa norma le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione delle delibere entro il termine assegnato. Per il 2103 il termine massimo da rispettare era il 30 novembre. E non può essere considerata una sanatoria l’autorizzazione concessa dal prefetto ad approvare il bilancio oltre il suddetto termine

 

La decisione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2014, n. 4409(128)

 

Da ciò deriva che quando viene prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, parimenti è prorogato anche il termine per la deliberazione delle aliquote. Pertanto, anche se approvate successivamente all’inizio dell’anno d’imposta, purché entro il predetto termine, le aliquote hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

In mancanza della deliberazione entro il suddetto termine, l’ultimo comma del richiamato comma 5 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 disponeva che si applicavano le aliquote stabilite dalla legge. Detta norma è stata abrogata dall’art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 201 del 2011.

Pertanto, per effetto del ricordato comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, la mancata approvazione delle aliquote, entro il termine previsto, ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l’anno d’imposta precedente.

Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 444 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL), le aliquote e le tariffe dei tributi comunali possono essere modificate entro il termine previsto per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (30 settembre fino al 2014 e 31 luglio dal 2015).

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