2.3. I soggetti passivi |
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Ai sensi del primo comma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, i soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU) sono gli stessi dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ossia: •il proprietario dell’immobile oggetto dell’imposizione ovvero il titolare del diritto di: •usufrutto •uso •abitazione, ivi compreso il coniuge assegnatario della casa ex coniugale di cui si dirà in seguito •enfiteusi •superficie nonché •il concessionario di aree demaniali e •per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. I predetti soggetti sono soggetti passivi anche se residenti all’estero o se non hanno in Italia la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Tra i soggetti passivi d’imposta vanno, inoltre, annoverati il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE). Si ricorda che l’UNIRE è stata sostituita nel 2011 dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI che a sua volta è stata soppressa con il decreto sulla spending review del 2012, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e le competenze sono state ripartite tra il Ministero per le politiche agricole e l’Agenzia delle Dogane) per gli immobili strumentali allo svolgimento dei concorsi e delle scommesse. Per quanto concerne la soggettività passiva in capo al CONI e all’UNIRE, il Ministero con la risoluzione 29 gennaio 2002, n. 3/DPF(35), ha chiarito che, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come modificato dall’art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sostituisce ogni tributo locale che sia connesso all’esercizio dei concorsi pronostici e che pertanto i tributi che presentino tali caratteristiche non devono essere autonomamente richiesti dagli enti locali al C.O.N.I. ed all’U.N.I.R.E. Tra detti tributi sostituiti dall’imposta unica non può essere annoverata l’ICI (e l’imposta municipale propria) atteso che “il possesso di immobili da parte del C.O.N.I. e dell’U.N.I.R.E. può avere rilievo ai soli fini dell’organizzazione e non anche dell’esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, in quanto siffatti beni possono considerarsi esclusivamente come strumentali allo svolgimento di dette attività, mentre non sembra che possano avere una qualche attinenza con l’effettuazione delle operazioni materiali che sono necessarie per il concreto esercizio delle attività in questione”. Nella ipotesi in cui in relazione ad un unico immobile vi siano più soggetti passivi, ciascuno risponde dell’obbligazione tributaria in ragione della propria quota di possesso. |