2.2.3.1. il terreno incolto ed il c.d. “orticello”

   

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, non rientrano nella definizione di terreni agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, non utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole previste dall’art. 2135 del codice civile; trattasi di terreni normalmente inutilizzati (c.d. “terreni incolti o abbandonati”) ovvero, non pertinenziali ai fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio, terreni utilizzati per depositi di ghiaia o di sabbia).

Sono, altresì, esclusi dal concetto di terreno agricolo i terreni, diversi dalla aree edificabili, utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola in forma non imprenditoriale (c.d. “orticelli”); trattasi di piccoli appezzamenti di terreno coltivati in modo occasionale senza strutture organizzative.

A differenza dell’ICI, per l’imposta municipale propria i predetti terreni, ancorché non rientranti nella definizione di “terreno agricolo”, non sono esclusi dall’applicazione della nuova imposta per effetto della estensione del presupposto dell’imposta a tutti gli immobili e, quindi, anche ai terreni in oggetto per effetto della disposizione contenuta nell’art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 16 del 2012, che ha modificato il comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

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