2.3.12. la soggettività passiva nel contratto di anticresi

   

Il creditore anticretico è il soggetto che, a garanzia del proprio credito, acquisisce il diritto di ritenzione dell’immobile fino ad integrale soddisfacimento delle sue ragioni e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, godendone i frutti e imputandoli prima agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

Con il contratto di anticresi non si costituisce a favore del creditore anticretico un diritto reale di godimento ma soltanto una garanzia accessoria per il credito vantato. Pertanto soggetto passivo rimane il proprietario del bene e ciò anche se l’art. 1961 del codice civile dispone che: “il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi”, in quanto detta disposizione opera soltanto nel rapporto personale tra creditore e debitore instaurato con il contratto di anticresi, senza riflessi sul rapporto tributario. Se così non fosse, infatti, la soggettività passiva sarebbe illegittimamente rimessa alla volontà delle parti (risoluzione 30 marzo 1994, n. 1216(47)).

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