2.6.9. Le altre esenzioni

   

A decorrere dall’anno d’imposta 2014, per effetto della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dell’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti da Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cc.dd. “fabbricati merce”).

Si ricorda che il comma 9bis dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 prevedeva che per i fabbricati (indipendentemente dalla tipologia di fabbricato, abitativo o non) costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita il Comune poteva prevedere una aliquota agevolata, fino allo 0,38%:

a condizione che i fabbricati non fossero locati (dal tenore letterale della disposizione, sembra ammissibile la concessione in uso);

fintanto che permaneva la predetta destinazione (la destinazione può essere verificata con l’inclusione del fabbricato tra le merci e la sua indicazione tra le rimanenze dell’attivo circolante dello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata);

comunque per un periodo non superiore a 3 anni dalla ultimazione dei lavori.

La predetta disposizione è stata sostituita dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 del decreto legge n. 102 del 2013, stabilendo, a partire dall’anno d’imposta 2014, l’esenzione dei fabbricati in oggetto. Quest’ultima agevolazione, a differenza di quanto previsto precedentemente, non è limitata ad un periodo massimo di 3 anni dalla ultimazione dei lavori; pertanto, l’esenzione spetterà fino a quando permarrà la destinazione alla vendita ed a condizione che gli stessi non siano locati.

Nel corso della conversione è stato introdotto, nell’art. 2, il comma 5bis che dispone, a pena di decadenza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per godere dell’agevolazione.

Come chiarito dal Ministero con la risoluzione 11 dicembre 2013, n. 11/DF(183), l’esenzione Imu per i cc.dd. “beni merce” spetta anche ai fabbricati oggetto di interventi edilizi ex lettere c), d) ed f) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

Periodo

Fattispecie

Agevolazione art. 2, commi 1 e 2, del decreto legge n. 102 del 2013

Acquisto del fabbricato già costruito

Fabbricato

No

Inizio dei lavori ex art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n. 380 del 2001

Area fabbricabile

No

Ultimazione dei lavori ex art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n. 380 del 2001 ovvero, se antecedente, utilizzo

Fabbricato

Si

 

Risoluzione 5 novembre 2015, n. 9/DF(183bis)

I fabbricati costruiti dalle cooperative edilizie e non ancora assegnati ai soci delle cooperative stesse possono essere considerati "beni merce”, in quanto:

- le cooperative edilizie rientrano nel novero dei soggetti qualificabili come "impresa costruttrice” (Agenzia delle Entrate n. 182/E/1996, n. 33/E/2006 e n. 163/E/2007 e Cassazione sentenza n. 12675/2014);

- l’«assegnazione» dell’alloggio al socio della cooperativa può essere equiparato a una «vendita» trattandosi comunque di un'attribuzione patrimoniale riveniente da cessione di beni (Cassazione sentenze nn. 7684/2002 e 5724/2004).

 

Ifel nota 28 maggio 2015(183ter)

Le cooperative edilizie non sono imprese costruttrici.

Gli immobili realizzati dalla cooperativa edilizia non sono destinati alla vendita ma al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soci.

 

Periodo

Disciplina

1993-2011

Ici: possibilità di stabilire l’aliquota al 4 per mille

max 3 anni

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e di alienazione di immobili

2012-2013

Imu: possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 3,8 per mille

max 3 anni

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2014-2015

Imu: esenti

Tasi: nessuna agevolazione

Dal 2016

Imu: esenti

Tasi: aliquota 1 per mille (possibilità 0<x>2,5 per mille)

 

Sempre a decorrere dall’anno d’imposta 2014, per effetto del comma 3 dell’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato ampliato il novero degli immobili esenti dall’imposta municipale propria, includendo nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 anche quelli destinati allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, senza, però, definire le predette attività (per le altre attività incluse nella richiamata lettera i), le definizioni sono state fornite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 in attuazione della previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 91bis del decreto legge n. 1 del 2012).

Pertanto, a partire dal predetto anno 2014, gli immobili utilizzati (e posseduti) dagli enti non commerciali e destinasti esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciale, delle attività di ricerca scientifica sono esenti da Imu.

Si ricorda che per l’Ici l’Enea sostenne il diritto alla esenzione per gli immobili dalla stessa posseduti ed utilizzati sul presupposto che gli “scopi scientifici e di ricerca” perseguiti con la propria attività fossero assimilabili a quelli “culturali” richiamati dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

La posizione dell’Enea non fu condivisa dall’Amministrazione Finanziaria che, con la risoluzione n. 247 dell’11 novembre 1996(184), sostenne (correttamente) l’impossibilità del riconoscimento dell’esenzione in quanto la disposizione in questione rappresenta carattere eccezionale e, quindi, non suscettibile di interpretazione analogica.

Anche in questo caso, nel corso della conversione è stato introdotto, nell’art. 2, il comma 5bis che dispone, a pena di decadenza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per godere dell’agevolazione.

 

Altra esenzione è prevista per gli immobili ubicati nelle cc.dd. “zone franche urbane”.

In particolare, il comma 341 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 aveva previsto l’esenzione dal pagamento dell’Ici, dal 2008 al 2012, per gli immobili ubicati nelle zone franche urbane posseduti e utilizzati dalle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione del 6 maggio 2003, per l’esercizio delle nuove attività economiche che iniziano tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012.

A tal fine, con la delibera Cipe 8 maggio 2009, n. 14, sono state individuate le seguenti 22 zone franche urbane, selezionate in base a una serie di indicatori di disagio socioeconomico:

- Catania, Gela, Erice in Sicilia;

- Crotone, Rossano e Lamezia Terme in Calabria;

- Matera in Basilicata;

- Taranto, Lecce e Andria in Puglia;

- Napoli, Torre Annunziata e Mondragone in Campania;

- Campobasso in Molise;

- Cagliari, Quartu Sant’Elena e Iglesias in Sardegna;

- Velletri e Sora in Lazio;

- Pescara in Abruzzo;

- Massa Carrara in Toscana;

- Ventimiglia in Liguria.

A queste si è aggiunta la zona franca urbana de L’Aquila individuata con delibera Cipe 13 maggio 2010, n. 39.

La predetta esenzione è stata estesa all’Imu (limitatamente all’annualità d’imposta 2012 - per la zona franca urbana de L’Aquila l’esenzione dall’Imu 2012 è stata prevista dall’art. 9 del decreto interministeriale 26 giugno 2012) dal comma 3 dell’art. 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il successivo comma prevede la possibilità che l’esenzione venga estesa anche alle annualità successive al 2012 a seguito dell’emanazione di un decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

Al comma 4bis è stato previsto che le disposizioni si applicano anche in via sperimentale ai Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias nell’ambito dei programmi di sviluppo e di interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”.

Il successivo decreto del ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2013 ha riconosciuto l’esenzione dall’Imu per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza che deve essere presentata allo stesso ministero nei termini previsti con il bando che lo stesso deve adottare per dare avvio alla procedure che portano alla concessione delle agevolazioni fiscali.

 

Relativamente agli immobili oggetto di sequestro e confisca, si ricorda che, ai sensi del comma 3bis dell’art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (introdotto dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), per l’anno d’imposta 2013, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, gli immobili sono esenti dall’Imu. In ipotesi di revoca della confisca, l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione al Comune che provvede alla liquidazione delle imposte, dovute per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

La predetta disposizione è stata modificata, a partire dall’annualità d’imposta 2014, dall’art. 32 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non prevedendo più l’esenzione bensì la sospensione del versamento.

 

Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, “i comuni, le province, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”.

L’art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede, invece, che: “i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”.

Infine, l’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 prevede che: “i comuni, le province, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza”.

Come chiarito dal Ministero con la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF(1), tutte le predetta agevolazioni sono applicabile anche all’imposta municipale propria limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni ed alla quota di competenza del Comune.

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