2.6.7. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina |
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La lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (richiamata per l’imposta municipale propria dal secondo periodo del comma 8 dell’art. 9 del decreto legge n. 201 del 2011) dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i terreni agricoli ubicati nei territori, montani o di collina delimitati ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 15 dicembre 1983, n. 340, la legge n. 984 del 1977 non è applicabile alla Regione Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano) e riportati in allegato alla circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9(140). La richiamata circolare elenca i Comuni totalmente o parzialmente montani o di collina, stabilendo che nei Comuni totalmente montani o di collina l’esenzione spetta per tutti i terreni, mentre in quelli parzialmente delimitati (riportati con l’acronimo “PD”) l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale (quella montana o di collina) - per l’esatta individuazione bisogna rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero agli ex locali uffici Scau (Servizio Contributi Agricoli Unificati). Infine, la circolare chiarisce che per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall’elenco allegato alla circolare. Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. trib., 22 aprile 2009, n. 9491(141)), l’esenzione non può essere riconosciuta ai terreni situati nelle «aree svantaggiate». Infatti, l’aiuto in campo agricolo e forestale concesso dalla comunità europea per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni o ad altri fini, non può avere alcun effetto sull’esenzione dell’imposta. Ciò in quanto, in assenza di una specifica esenzione, le zone dichiarate «svantaggiate» non possono godere dell’agevolazione in oggetto che riguarda, invece, soltanto i terreni inseriti nelle zone montane e collinari. Gli aiuti previsti dalla normativa europea, infatti, rivolti al «miglioramento fondiario», attengono ad indennità per svantaggi naturali permanenti e altre concessioni alle aziende, senza alcun riferimento ad una agevolazione fiscale. Secondo la Corte si tratta di aiuti concessi “al fine di migliorare le condizioni di vita di coloro che si dedicano all’esercizio dell’attività agricola in comparti territoriali particolarmente carenti, con riferimento ad un miglior reddito di costoro, e senza alcun effetto sull’imposta”. Si ricorda, inoltre, che l’art. 4, comma 5bis, del decreto legge n. 16 del 2012 ha previsto la revisione dell’elenco dei Comuni ai quali applicare l’esenzione in oggetto. In particolare, la norma dispone che: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni”. Il previsto decreto, però, non è stato emanato; conseguentemente, per le annualità d’imposta 2012 e 2013 si è continuato ad applicare l’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993. A partire dall’annualità d’imposta 2014, invece, la disciplina è stata riformata ai sensi dei commi 2 e 2bis dell’art. 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La predetta disposizione, nel sostituire il comma 5bis dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012, ha stabilito: •la obbligatorietà della individuazione del nuovo elenco (in sostituzione di quello contenuto nella circolare n. 9 del 1993) dei Comuni nei quali applicare l’esenzione dei terreni agricoli; individuazione da adottare con apposito decreto da emanare entro il 21 settembre 2014; •l’applicazione del nuovo elenco a decorrere dall’anno d’imposta 2014; •la diversificazione, rispetto agli altri terreni, per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli iap; •la eliminazione del criterio della redditività dei terreni; •il riconoscimento della esenzione a favore dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dallo loro ubicazione. In attuazione a detta disposizione è stato approvato il decreto interministeriale 28 novembre 2014 che ha disposto che in tutto il territorio italiano, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992: •i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”; •i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco. L’esenzione si applica anche ai predetti terreni nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola Lo stesso decreto ha anche stabilito che: •i terreni agricoli ubicati nei Comuni con altitudine fino a 280 metri non sono esenti; •terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono esenti da Imu anche se ubicati nei Comuni con altitudine fino a 280 metri; •il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2014 è effettuato in una unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014. Successivamente, ai sensi dei commi 692 e 693 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è stato differito al 26 gennaio 2015 il termine (prima fissato al 16 dicembre 2014) per il versamento dell’Imu dovuta per l’anno d’imposta 2014 relativa ai terreni agricoli che, a seguito dell’approvazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, non sono più considerati esenti ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. È stato, inoltre, chiarito che relativamente alla aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta per i predetti terreni, in assenza di una specifica aliquota deliberata dal Comune per i terreni agricoli, si applica l’aliquota del 7,6 per mille. Infine, con l’art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è stata nuovamente modificata l’esenzione a partire dall’anno d’imposta 2015. In particolare, la disposizione ha previsto che l’esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica: •ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); •ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; •ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (come chiarito con la risoluzione 3 febbraio 2015, n. 2/DF(142), per i Comuni parzialmente montani, l’esenzione si applica solo nel caso in cui i terreni siano posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; quindi anche in ipotesi di comodato o affitto ad un CD ovvero ad un IAP rimane fermo il requisito del possesso in capo ad un CD ovvero un IAP - il possessore deve, comunque, possedere e condurre almeno un altro terreno. Pertanto, non sono esenti quei terreni che, ancorché concessi in comodato ovvero in affitto ad un CD o un IAP, non sono posseduti da un CD o da un IAP. Trattandosi, infatti, di una disposizione di esenzione, la stessa è suscettibile soltanto di interpretazione letterale senza possibilità, attraverso interpretazioni analogiche o estensive, di ricomprendervi ipotesi non espressamente previste dalla norma; il tutto in conformità del principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012; pertanto, non è possibile aderire, come prospettato nel quesito, a “criteri interpretativi logico-sistematici della disposizione, atteso che un mero richiamo alla lettera della norma, troverebbe applicazione in casi molto rari”); •ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile già esenti per l’ annualità 2014; La stessa disposizione ha anche stabilito che dall’Imu dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A (i comuni della c.d. “collina svantaggiata”), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sempre il decreto legge n. 4 del 2015 ha anche stabilito che per l’anno d’imposta 2014 si applicano sia le esenzioni disposte dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014 sia quelle disciplinate dal decreto legge n. 4 del 2015 (non si applica la detrazione di € 200 per i terreni ubicati nei comuni della c.d. “collina svantaggiata”) e, conseguentemente, ha differito la scadenza del pagamento 2014 al 10 febbraio 2015 prevedendo, inoltre, che non sono applicate sanzioni ed interessi per i versamenti 2014 effettuati entro il 31 marzo 2015. La disposizione ha anche chiarito che è dovuto il rimborso (ovvero la compensazione, qualora il Comune abbia previsto la facoltà con il proprio regolamento) per i terreni esenti ai sensi del decreto legge n. 4 del 2015 e imponibili ai sensi del decreto ministeriale 28 novembre 2014.
La predetta disciplina è stata nuovamente modificata, a decorrere dall’annualità d’imposta 2016, dalle lettere c) e d) del comma 10 e dal comma 13 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, il comma 13 ha introdotto l’esenzione per i terreni agricoli: • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Lo stesso comma 13, abrogando i criteri per la esenzione relativa ai terreni ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani disciplinata dall’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2015, ha disposto che, a decorrere dal 2016, l’esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997 si applica sulla base dei criteri individuati con la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, tornando, di fatto, alla situazione vigente per l’annualità d’imposta 2013. Pertanto, a partire dall’annualità d’imposta 2016, l’imposta è dovuta unicamente per i terreni agricoli diversi da quelli: • posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP; • ubicati nelle isole minori; • cc.dd. “usi civici”; • montani. Per i terreni non agricoli (incolti, abbandonati, coltivati in forma non imprenditoriale, destinati ad usi diversi da quello agricolo, ecc.), invece, non è prevista alcuna agevolazione e, quindi, l’imposta è dovuta senza distinzioni.
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