2.3.4. il titolare del diritto di abitazione

   

Ai sensi dell’art. 1022 del codice civile, il titolare del diritto di abitazione è il soggetto che gode di una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

Per la costituzione del diritto di abitazione è necessaria la trascrizione dell’atto?

Non è necessaria la trascrizione e tra "i terzi", ex art. 2644 del c.c., non rientra l’ufficio tributi.

A tal fine, può essere utile la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19058 secondo la quale: "La trascrizione non è un istituto di pubblicità costitutiva, bensì dichiarativa, e come tale ha la funzione di rendere opponibile l’atto ai terzi onde dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, senza incidere sulla validità ed efficacia dell’atto stesso. Configurandosi come un onere, essa è, pertanto, un "quid pluris" rispetto all’atto trascrivendo, cosicché, ove essa sia necessaria ad integrare una qualsiasi fattispecie normativa, deve essere oggetto di esplicita previsione (omissis)".

In ipotesi di successione mortis causa al coniuge superstite spetta, secondo quanto previsto dall’art. 540 del codice civile, il diritto di abitazione sull’alloggio adibito a dimora coniugale e sulle sue pertinenze, e, quindi, limitatamente a detti immobili, soggetto passivo è esclusivamente il coniuge superstite mentre gli altri eredi rimangono esclusi dalla soggettività passiva fino a quando non si estingue il diritto di abitazione.

Per gli altri immobili (diversi dalla dimora coniugale e dalle sue pertinenze) caduti in successione, invece, soggetti passivi sono tutti gli eredi in ragione delle rispettive quote successorie.

Il diritto di abitazione non può formare oggetto di cessione o di locazione e si prescrive a causa del non uso per un periodo ininterrotto di venti anni.

Infine, una importante novità in tema di soggetti passivi, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, è stata prevista dal comma 12quinquies dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012 secondo il quale: “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Pertanto, in quanto titolare del diritto di abitazione, il solo coniuge assegnatario è soggetto passivo dell’imposta.

 

Tutti i diritti riservati © 2018 Riscotel
Tutti i contenuti ivi pubblicati sono di proprietà esclusiva di Riscotel. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto