2.10.1. il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale |
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Ai fini dell’applicazione di tutte le agevolazioni previste a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (la previsione di non edificabilità, la determinazione della base imponibile per i terreni e la riduzione per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente), con la circolare n. 3/DF del 2012(1) sono state fornite le definizioni per la loro individuazione. In particolare, il codice civile inquadra il coltivatore diretto nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083, senza darne una definizione chiara e generale, ad eccezione del riferimento operato dall’art. 1647 al soggetto che coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia”. Dalle leggi speciali (art. 6 della legge n. 203 del 1982, art. 2 della legge 1047 del 1957, art. 2 della legge n. 9 del 1963, art. 31 della legge n. 590 del 1965) si evince che: - il soggetto si deve dedicare direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con il lavoro proprio o della sua famiglia; - la sua forza lavorativa non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo. Per quanto riguarda l’imprenditore agricolo professionale, invece, l’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 1994 prevede che: - è colui che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro; - la qualifica di IAP può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti: - “nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari”; - “nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”; - per le società, inoltre, “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o di cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”. La circolare n. 3/DF(1) ha, altresì, precisato che tutte le agevolazioni per gli Iap (società di persone) si applicano anche quando le persone fisiche (coltivatori diretti o iap) concedono alla persona giuridica in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione discende dall’applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che: “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”. |